Trattato›Parte VII
Art. 27
Adesione
In vigore dal 24 apr 2004
- Adesione
Il presente Trattato è aperto all'adesione di tutti i Membri della FAO e di tutti gli Stati i quali, pur non essendo Membri della FAO, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a decorrere dalla data in cui il Trattato non è più aperto alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Depositario.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-27