Trattato›Parte VII
Art. 32
Denuncia
In vigore dal 24 apr 2004
- Denuncia
32.1 Ciascuna delle Parti contraenti può, in qualsiasi momento, trascorsi due anni a decorrere dalla data alla quale il presente Trattato è entrato in vigore nei suoi confronti, notificare al Depositario per iscritto il suo recesso dal presente Trattato. Il Depositario ne informa immediatamente tutte le Parti contraenti.
32.2 La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-32