Trattato›Parte VII
Art. 29
Organizzazioni Membri della FAO
In vigore dal 24 apr 2004
- Organizzazioni Membri della FAO
29.1 Quando una Organizzazione Membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per il presente Trattato, l'Organizzazione Membro deve, conformemente alle disposizioni dell', par. 7 dell' Atto istitutivo della FAO, notificare qualsiasi cambiamento concernente la ripartizione delle competenze nella dichiarazione di competenza che ha sottoposto a norma dell'Articolo II, par. 5 dell'Atto istitutivo della FAO, se ciò è necessario, in considerazione della sua accettazione del presente Trattato. Ogni Parte contraente del presente Trattato può in qualsiasi momento chiedere ad una Organizzazione Membro della FAO che è Parte contraente del presente Trattato, di indicare chi, nell'Organizzazione Membro o fra i suoi Stati membri, è responsabile dell'attuazione di tale o tal'altra questione prevista dal presente Trattato. L'Organizzazione Membro deve fornire tale informativa entro un termine ragionevole.
29.2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di denuncia depositati da una Organizzazione Membro della FAO non sono considerati come essendo in aggiunta agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione Membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-29