TrattatoParte VII

Art. 29

Organizzazioni Membri della FAO

In vigore dal 24 apr 2004
- Organizzazioni Membri della FAO 29.1 Quando una Organizzazione Membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per il presente Trattato, l'Organizzazione Membro deve, conformemente alle disposizioni dell', par. 7 dell' Atto istitutivo della FAO, notificare qualsiasi cambiamento concernente la ripartizione delle competenze nella dichiarazione di competenza che ha sottoposto a norma dell'Articolo II, par. 5 dell'Atto istitutivo della FAO, se ciò è necessario, in considerazione della sua accettazione del presente Trattato. Ogni Parte contraente del presente Trattato può in qualsiasi momento chiedere ad una Organizzazione Membro della FAO che è Parte contraente del presente Trattato, di indicare chi, nell'Organizzazione Membro o fra i suoi Stati membri, è responsabile dell'attuazione di tale o tal'altra questione prevista dal presente Trattato. L'Organizzazione Membro deve fornire tale informativa entro un termine ragionevole. 29.2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di denuncia depositati da una Organizzazione Membro della FAO non sono considerati come essendo in aggiunta agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione Membro.
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Organizzazioni Membri della FAO (Art. 29 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo