Trattato›Parte IV
Art. 11
Applicazione del sistema multilaterale
In vigore dal 24 apr 2004
- Applicazione del sistema multilaterale
11.1 Per conseguire gli obiettivi di conservazione e di uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, come indicato all', il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I sulla base dei criteri di sicurezza alimentare e d'interdipendenza.
11.2 Il sistema multilaterale, come indicato all'.1, incorpora tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I che sono gestite e amministrate dalle Parti contraenti e che dipendono dal demanio pubblico. Per ottenere un'applicazione la più completa possibile, le Parti invitano tutti gli altri detentori di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I a incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale.
11.3 Le Parti contraenti convengono inoltre di prendere misure appropriate per incoraggiare le persone fisiche e morali sotto la loro giurisdizione che detengono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I, ad incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale.
11.4 Entro due anni successivi all'entrata in vigore del Trattato, l'Organo direttivo valuta i progressi realizzati per l'inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'.3 A seguito di tale valutazione, l'Organo direttivo decide se sia il caso di continuare a facilitare l'accesso alle persone fisiche e giuridiche di cui all'.3 che non hanno incluso tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale o di prendere ogni altro provvedimento che ritiene adeguato.
11.5 Il sistema multilaterale include altresì le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I conservate elle raccolte ex situ dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto all'.1.a ed in altre istituzioni internazionali conformemente all'.5.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-11