Trattato›Parte II
Art. 6
Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche
In vigore dal 24 apr 2004
- Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche
6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura può in particolare comportare le seguenti misure:
a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che favoriscono un uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;
b) effettuare più ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed utilizzano le loro varietà ed applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità del suolo e di lotta contro malattie, malerba, e organismi nocivi;
c) promuovere, come opportuno, con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la capacità di elaborare varietà specificamente adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi compreso nelle zone marginali;
d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;
e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante coltivate delle varietà e delle specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni locali;
f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della diversità delle varietà e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile;
g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione e le regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varietà ed alla distribuzione delle sementi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-6