TrattatoParte II

Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 24 apr 2004
- Obblighi generali Ciascuna Parte contraente vigila affinché le sue leggi, regolamenti e procedure siano conformi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi generali (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo