Trattato›Parte II
Art. 4
Obblighi generali
In vigore dal 24 apr 2004
- Obblighi generali
Ciascuna Parte contraente vigila affinché le sue leggi, regolamenti e procedure siano conformi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-4