Trattato›Parte I
Art. 2
Uso dei termini
In vigore dal 24 apr 2004
- Uso dei termini
Ai fini del presente Trattato, i termini in appresso hanno il significato indicato nel presente Articolo. Le definizioni non includono il commercio internazionale dei prodotti.
"Conservazione in situ" significa la conservazione degli eco-sistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni di specie viabili nel loro ambiente naturale, e, nel caso di specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui i loro caratteri distintivi si sono sviluppati.
"Conservazione ex situ" significa la conservazione di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale.
"Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura" significa il materiale genetico di origine vegetale, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.
"Materiale genetico" significa il materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità.
"Varietà" significa un insieme vegetale avente un taxon botanico al più basso livello conosciuto, definito dall'espressione riproducibile dei suoi caratteri distintivi e di altri caratteri genetici.
"Raccolta ex situ" significa una raccolta di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate fuori dal loro ambiente naturale.
"Centro d'origine" significa una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta i suoi caratteri distintivi.
"Centro di diversità vegetale" significa una zona geografica contenente un elevato livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-2