Art. 4 · Obblighi generali
TrattatoParte II

Art. 4

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Obblighi generali

In vigore dal 24 apr 2004
- Obblighi generali Ciascuna Parte contraente vigila affinché le sue leggi, regolamenti e procedure siano conformi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
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