TrattatoParte II

Art. 8

Assistenza tecnica

In vigore dal 24 apr 2004
- Assistenza tecnica Le Parti contraenti convengono di promuovere la concessione di un'assistenza tecnica alle Parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo o paesi in transizione, per mezzo dell'aiuto bilaterale o delle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di favorire la messa in opera del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-8

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Assistenza tecnica (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo