Trattato›Parte II
Art. 8
Assistenza tecnica
In vigore dal 24 apr 2004
- Assistenza tecnica
Le Parti contraenti convengono di promuovere la concessione di un'assistenza tecnica alle Parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo o paesi in transizione, per mezzo dell'aiuto bilaterale o delle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di favorire la messa in opera del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-8