Trattato›Parte IV
Art. 10
Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi
In vigore dal 24 apr 2004
- Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi
10.1 Nelle loro relazioni con gli altri Stati, le Parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ivi compreso il fatto che la facoltà di determinare l'accesso a tali risorse spetta ai governi e dipende dalla legislazione nazionale.
10.2 Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, le Parti contraenti convengono di istituire un sistema multilaterale efficiente, efficace e trasparente sia per favorire l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sia per condividere in modo giusto ed equo, i vantaggi derivanti dall'uso di dette risorse, in una prospettiva complementare e di reciproco rafforzamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-10