Trattato›Parte VII
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 24 apr 2004
- Entrata in vigore
28.1 Fatte salve le disposizioni dell'.2., il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione siano stati depositati da Membri della FAO.
28.2 Per ciascun Membro della FAO e per ogni Stato il quale, pur non essendo Membro della FAO, è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica che ratifica, accetta ed approva il presente Trattato o vi aderisce, dopo il deposito, conformemente all'.1, del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-28