Trattato›Parte VII
Art. 26
Ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 24 apr 2004
- Ratifica, accettazione o approvazione
Il presente Trattato è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di Membri e non Membri della FAO menzionati all'. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono consegnati al Depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-26