Trattato›Parte VII
Art. 22
Soluzione delle controversie
In vigore dal 24 apr 2004
- Soluzione delle controversie
22.1 In caso di controversia fra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, le parti interessate ricercano soluzioni per mezzo di negoziazioni.
22.2 Se le Parti interessate non possono addivenire ad un accordo per via negoziale, esse possono congiuntamente fare appello ai buoni uffizi o alla mediazione di una terza parte.
22.3 Al momento di ratificare, accettare o approvare il presente Trattato o di aderirvi, ed in qualsiasi momento successivo, ogni Parte contraente può dichiarare per iscritto presso il Depositario che, nel caso di una controversia che non sia stata risolta conformemente all'.1 o 22.2 precedente, essa accetta di considerare come obbligatoria l'una o l'altra delle modalità di soluzione di seguito indicate, o entrambe:
a) l'arbitrato, conformemente alla procedura enunciata alla Parte I dell'Annesso II del presente Trattato;
b) il deferimento della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia;
22.4 Se le Parti non hanno accettato la stessa procedura o qualsiasi altra procedura, conformemente all'.3 precedente, la controversia è sottoposta a conciliazione conformemente alla Parte 2 dell'Annesso II del presente Trattato, salvo se le Parti convengono diversamente.
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