Trattato›Parte VII
Art. 19
Organo direttivo
In vigore dal 24 apr 2004
- Organo direttivo
19.1 È istituito, per il presente Trattato, un Organo direttivo composto da tutte le Parti contraenti.
19.2 Tutte le decisioni dell'Organo direttivo sono adottate per consenso, a meno che venga approvato, mediante consenso, un altro metodo per il processo decisionale relativo ad alcune misure, tranne le questioni di cui agli , per le quali il consenso rimane sempre necessario.
19.3 L'Organo direttivo ha come funzione quella di promuovere la piena realizzazione del presente Trattato in considerazione degli obiettivi di quest'ultimo, ed in modo particolare di:
a) fornire indicazioni ed orientamenti generali per seguire ed adottare le raccomandazioni necessarie per la messa in opera del presente Trattato ed in particolare il funzionamento del sistema multilaterale;
b) adottare piani e programmi per la messa in opera del presente Trattato;
c) adottare nella sua prima sessione, ed esaminare periodicamente la strategia di finanziamento per la realizzazione del presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell';
d) adottare il bilancio preventivo del presente Trattato;
e) prevedere e stabilire, fatta salva la disponibilità dei fondi necessari, gli organi sussidiari che ritiene necessari, il loro mandato e la loro rispettiva composizione;
f) creare, come opportuno, un meccanismo appropriato, come un conto fiduciario, per raccogliere ed utilizzare le risorse finanziarie che riceve ai fini della messa in opera del presente Trattato;
g) stabilire e mantenere una cooperazione con le altre organizzazioni internazionali competenti e con gli organi creati dai trattati, in particolare la Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica nei settori previsti dal presente Trattato, compresa la loro partecipazione alla strategia di finanziamento;
h) esaminare ed adottare, a seconda di come convenga, emendamenti al presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell';
i) esaminare ed adottare, a seconda di come convenga, emendamenti agli annessi al presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell';
j) prevedere le modalità di una strategia volta ad incoraggiare i contributi volontari, in particolare per quanto concerne gli ;
k) adempiere ad ogni altra funzione necessaria alla realizzazione degli obiettivi del presente Trattato;
l) prendere nota delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica, e di altre organizzazioni internazionali competenti ed organi di trattati;
m) informare, come opportuno, la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, e altre organizzazioni internazionali competenti ed organi di trattati, circa le questioni relative alla messa in opera del presente Trattato;
n) approvare i termini degli accordi con i CIRA e le altre istituzioni internazionali di cui all', e riesaminare ed emendare l'ATM di cui all'.
19.4 Fatto salvo l'.6, ciascuna Parte contraente dispone di un voto e può essere rappresentata alle sessioni dell'Organo direttivo da un delegato, il quale può essere accompagnato da un supplente nonché da esperti e consiglieri. I supplenti, gli esperti ed i consiglieri possono partecipare alle deliberazioni dell'Organo direttivo ma non dispongono del diritto di voto, salvo nei casi in cui sono debitamente autorizzati a sostituire un delegato.
19.5 L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure qualsiasi Stato che non è Parte contraente al presente Trattato, possono essere rappresentate in qualità di osservatori alle sessioni dell'Organo direttivo. Ogni altra istanza o istituzione, a prescindere se sia governativa o non governativa, avente competenza nei settori relativi alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentata in quanto osservatore ad una sessione dell'Organo direttivo, può essere ammessa in tale qualità, salvo obiezione di almeno un terzo delle Parti contraenti presenti.
L'ammissione e la partecipazione di osservatori è regolamentata dal Regolamento interno adottato dall'Organo direttivo.
19.6 Un'Organizzazione Membro della FAO che è Parte contraente e gli Stati membri di tale Organizzazione Membro che sono Parti contraenti, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi connessi alla loro qualità di membro conformemente, mutatis mutandis, all'Atto istitutivo ed al Regolamento generale della FAO.
19.7 L'Organo direttivo può, se del caso, adottare e modificare il proprio Regolamento interno ed il suo Regolamento finanziario, che non devono essere incompatibili con le norme del presente Trattato. 19.8 Per costituire un quorum in qualsiasi sessione dell'Organo direttivo, è necessaria la presenza di delegati che rappresentano una maggioranza di Parti contraenti.
19.9 L'Organo direttivo tiene sessioni ordinarie almeno una volta ogni due anni. Queste sessioni dovrebbero, per quanto possibile, svolgersi immediatamente prima o dopo le sessioni ordinarie della Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della F.A.O.
19.10 Hanno luogo sessioni straordinarie dell'Organo direttivo quando quest'ultimo lo ritiene necessario o su domanda scritta di una Parte contraente, a condizione che questa domanda abbia il sostegno di almeno un terzo delle Parti contraenti.
19.11 L'Organo direttivo elegge il Presidente ed i Vice-presidenti (che costituiscono collettivamente l'Ufficio di Presidenza) in conformità al suo Regolamento interno.
Storico versioni
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