Trattato›Parte VI
Art. 18
Risorse finanziarie
In vigore dal 24 apr 2004
- Risorse finanziarie
18.1 Le Parti contraenti s'impegnano a mettere in opera una strategia di finanziamento per l'applicazione del presente Trattato conformemente alle disposizioni del presente Articolo.
18.2. Gli obiettivi della strategia di finanziamento sono di rafforzare la disponibilità, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della fornitura di risorse finanziarie per la messa in opera delle attività di competenza del presente Trattato.
18.3 Al fine di mobilitare fondi per attività, piani e programmi prioritari, concernenti in particolare i paesi in via di sviluppo ed i paesi in transizione, e tenendo conto del Piano d'azione mondiale, l'Organo direttivo stabilisce periodicamente un obiettivo in materia di finanziamento.
18.4 Conformemente a questa strategia di finanziamento:
a) le Parti contraenti prendono le misure necessarie ed appropriate, nel quadro degli organi direttivi dei meccanismi, dei fondi e degli organi internazionali pertinenti, affinché siano concesse la priorità e l'attenzione richiesta allo stanziamento effettivo di risorse prevedibili e stabilite di comune accordo per la messa in opera dei piani e dei programmi di competenza del presente Trattato.
b) La misura in cui le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti contraenti in transizione adempiono effettivamente ai loro obblighi a norma del presente Trattato, dipende dall'effettivo stanziamento, soprattutto ad opera delle Parti contraenti che sono paesi progrediti, delle risorse di cui nel presente Articolo. I paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti e le Parti contraenti in transizione danno tutta la priorità richiesta, nei loro piani e programmi, al rafforzamento delle loro capacità in materia di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
c) Le Parti contraenti che sono paesi progrediti forniscono anche, e le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo, come pure le Parti contraenti in transizione, beneficiano delle risorse finanziarie per l'attuazione del presente Trattato con mezzi bilaterali, regionali e multilaterali. Tali mezzi comprendono il meccanismo di cui all'. 3f.
d) Ciascuna Parte contraente s'impegna ad intraprendere attività nazionali per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed a stanziare per queste attività, risorse finanziarie secondo le sue capacità ed i suoi mezzi finanziari. Le risorse finanziarie stanziate non saranno utilizzate per fini non conformi alle norme del presente Trattato, in particolare in settori connessi al commercio internazionale dei prodotti.
e) Le Parti contraenti convengono che i vantaggi finanziari derivanti dall'. 2 d fanno parte della strategia di finanziamento.
f) Contributi volontari possono anche essere forniti dalle Parti contraenti, dal settore privato, fatte salve le disposizioni dell', delle organizzazioni non governative e da altre fonti. Le Parti contraenti convengono che l'Organo direttivo studi le modalità di una strategia volta ad incoraggiare tali contributi.
18.5 Le Parti contraenti convengono di dare priorità alla messa in opera dei piani e dei programmi stabiliti di comune accordo per gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo ed in particolare dei paesi meno progrediti, nonché dei paesi in transizione che conservano ed utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
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