Trattato›Parte VII
Art. 33
Cessazione
In vigore dal 24 apr 2004
- Cessazione
33.1 IL presente Trattato si estingue automaticamente se, e nel momento in cui, a seguito di denunce, il numero di Parti contraenti scende sotto quaranta, salvo diversa decisione delle rimanenti Parti contraenti, adottata all'unanimità.
33.2 Il Depositario informa tutte le rimanenti Parti contraenti quando il numero delle Parti contraenti è sceso a quaranta.
33.3 In caso di estinzione del Trattato, l'assegnazione degli averi è regolamentata dalle disposizioni del Regolamento finanziario adottato dall'Organo direttivo.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-33