Convenzione

Art. 21

Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica

In vigore dal 16 mar 2004
(Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica) 1. La missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato ricevente può esercitare funzioni consolari in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. 2. La missione diplomatica dello stato d'invio è tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.
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Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo