Convenzione
Art. 21
Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica
In vigore dal 16 mar 2004
(Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica)
1. La missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato ricevente può esercitare funzioni consolari in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
2. La missione diplomatica dello stato d'invio è tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-21