Convenzione
Art. 24
Soluzione delle controversie
In vigore dal 16 mar 2004
(Soluzione delle controversie)
Qualsiasi controversia tra gli Stati contraenti, relativa alla interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, sarà risolta per le vie diplomatiche.
Qualora non fosse possibile addivenire in tal modo alla composizione della controversia, questa sarà devoluta ad un tribunale arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ognuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
Nel caso che, entro due mesi dalla richiesta di una delle Parti, non si addivenga alla costituzione di un tribunale arbitrale ciascuna delle Parti potrà adire la Corte Internazionale di giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-24