Art. 1
In vigore dal 16 mar 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-rd-1