Convenzione
Art. 25
Disposizioni finali
In vigore dal 16 mar 2004
(Disposizioni finali)
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a
2. La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo e quello della sua notifica all'altro Stato.
Fatto a Roma il 4 luglio 1998 in due originali, in lingua italiana e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Grande Giamahiria
Araba Libica Popolare Socialista
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-25