Convenzione

Art. 25

Disposizioni finali

In vigore dal 16 mar 2004
(Disposizioni finali) 1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a 2. La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo e quello della sua notifica all'altro Stato. Fatto a Roma il 4 luglio 1998 in due originali, in lingua italiana e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-25

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Disposizioni finali (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo