Convenzione

Art. 22

Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

In vigore dal 16 mar 2004
(Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo) 1. A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari per conto di un terzo stato. 2. Nella Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, i funzionari consolari della Repubblica Italiana esercitano funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
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Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo