Convenzione

Art. 17

Giurisdizione a bordo della nave

In vigore dal 16 mar 2004
(Giurisdizione a bordo della nave) 1. Le Autorità giudiziarie e le altre Autorità competenti dello Stato ricevente, qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato d'invio o a bordo delle navi suddette, devono metterne previamente al corrente l'Ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o al loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni. In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informarne l'Ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute. 2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle Autorità competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti dei comandante della nave o di membri dell'equipaggio. 3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione dei porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone sul territorio, compiute dalle Autorità competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute da dette Autorità al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque. 4. Salvo che a richiesta o col consenso dei comandante della nave o dei funzionari consolari, le Autorità competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato d'invio, a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillità, la sicurezza e l'ordine pubblico. 5. Salvo che a richiesta o col consenso del comandante della nave o dei funzionari consolari, le Autorità competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato d'invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti: a) reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto; b) reati che turbino la tranquillità e la sicurezza dello Stato ricevente; c) atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone dal territorio dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico illecito di stupefacenti ed al traffico illecito di armi; d) gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena minima non inferiore a tre anni di reclusione. 6. Le autorità competenti dello Stato ricevente non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purchè tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato d'invio e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o lesive della dignità umana.
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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-17

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Giurisdizione a bordo della nave (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo