Convenzione
Art. 19
Visite a navi di Stati diversi da quello d'invio
In vigore dal 16 mar 2004
(Visite a navi di Stati diversi da quello d'invio)
1. Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato d'invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato d'invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle Autorità competenti dello Stato d'invio tutte le informazioni in materia di sanità od altre che le dette Autorità possano richiedere.
2. II funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente Articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-19