Convenzione

Art. 14

Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 16 mar 2004
(Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio) 1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al Tribunale o ad altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
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Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo