Convenzione

Art. 9

Testimonianze e notifica di atti

In vigore dal 16 mar 2004
(Testimonianze e notifica di atti) Su richiesta delle Autorità competenti dello Stato d'invio, i funzionari consolari hanno il diritto di: a) assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza è richiesta in rapporto ad un procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi a giudici dello Stato d'invio; b) notificare atti giudiziari o altri atti ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-9

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