Convenzione

Art. 6

Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile

In vigore dal 16 mar 2004
(Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile) 1. L'Ufficio consolare ha il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione: a) di tenere un registro dei cittadini dello Stato di invio; b) di ricevere domande e dichiarazioni relative alla cittadinanza dello Stato di invio e rilasciare i relativi documenti e certificati; c) di ricevere, in conformità alla legge dello Stato d'invio, dichiarazioni dei cittadini di quest'ultimo concernenti lo status ed i rapporti di famiglia nonché i diritti delle persone; d) di registrare le nascite e le morti dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati; e) di celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio, informandone le Autorità competenti dello Stato di residenza se le disposizioni in esso vigenti lo richiedono; f) di svolgere tutte le altre funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alle leggi dello Stato di residenza. 2. La registrazione, la ricezione o la comunicazione degli atti di nascita e di morte, nonché degli atti di matrimonio celebrati secondo la legge dello Stato di invio, o la ricezione di dichiarazioni relative allo status, ai rapporti di famiglia e i diritti delle persone da parte dell'Ufficio consolare non possono in nessun caso esentare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto dalla legge dello Stato di residenza in materia di comunicazione o di registrazione presso le Autorità di quest'ultimo di nascite, morti o matrimoni o altri fatti relativi ai rapporti di famiglia e ai diritti delle persone.
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Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo