Convenzione

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 mar 2004
(Definizioni) Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini si intendono come precisato qui di seguito a) per "Ufficio consolare" si intende ogni Consolato Generale, Consolato, ViceConsolato o Agenzia Consolare; b) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio assegnato ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) per "capo dell'Ufficio consolare" si intende la persona incaricata di agire in detta qualità; d) per "funzionario consolare" si intende ogni persona, ivi compreso il titolare dell'Ufficio consolare", incaricata in detta qualità dell'esercizio delle funzioni consolari; e) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; f) per "membro dei personale di servizio " si intende ogni persona assegnata al servizio domestico di un Ufficio consolare; g) per "membri dell'Ufficio consolare" si intende i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; h) per "membri del personale consolare" si intendono i funzionari consolari diversi dal titolare dell'Ufficio consolare, dagli impiegati consolari e dai membri dei personale di servizio; i) per "membro del personale privato" si intende una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare. j) per "locali consolari" si intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno attinente utilizzati, quale che sia il loro proprietario, unicamente ai fini dell'Ufficio consolare; k) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale della cifra, gli schedari ed il mobilio destinato alla loro protezione e conservazione. l) per "nave dello Stato d'invio" si intende ogni natante per la navigazione marittima e fluviale immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi i natanti di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; m) per "aeromobile dello Stato d'invio si intende ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aereomobili che appartengono allo. Stato d'invio, ad eccezione degli aereomobili militari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-2

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