Convenzione
Art. 5
Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 16 mar 2004
(Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza)
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle Autorità locali competenti della propria circoscrizione consolare;
b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza e dagli accordi internazionali.
Essi possono corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato di invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-5