Convenzione
Art. 3
Campo d'applicazione
In vigore dal 16 mar 2004
(Campo d'applicazione)
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle funzioni svolte dagli Uffici consolari istituiti da ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato, ed all'esercizio di funzioni consolari da parte di una rappresentanza diplomatica.
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