Convenzione
Art. 4
Funzioni consolari
In vigore dal 16 mar 2004
(Funzioni consolari)
I funzionari consolari hanno diritto di:
a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalità di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonché comunicare con essi;
b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza;
c) informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;
d) svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio;
e) assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorità giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorità; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorità, nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorchè, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.
f) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonché le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-4