Convenzione

Art. 4

Funzioni consolari

In vigore dal 16 mar 2004
(Funzioni consolari) I funzionari consolari hanno diritto di: a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalità di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonché comunicare con essi; b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza; c) informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio; d) svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio; e) assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorità giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorità; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorità, nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorchè, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi. f) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonché le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-4

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Funzioni consolari (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo