Convenzione
Art. 7
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
In vigore dal 16 mar 2004
(Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio)
1. I funzionari consolari, nell'ambito della propria circoscrizione, possono - conformemente alle leggi dello Stato di invio - inviare comunicazioni ai cittadini di detto Stato, incontrarsi con essi e ricevere dagli stessi dichiarazioni concernenti il servizio militare, nonché effettuare registrazioni ed emanare, anche a mezzo stampa, comunicati al riguardo.
2. Essi possono ricevere altresì dai cittadini dello Stato d'invio ogni dichiarazione prevista dalla legislazione di quest'ultimo in materia di nazionalità o concernente ogni altra materia relativa a loro diritti, obblighi o interessi.
3. I funzionari consolari possono - conformemente alle leggi dello Stato d'invio -emanare comunicati relativi alle operazioni elettorali previste dalla legge di detto Stato, ricevere dai cittadini dello stesso dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e ricevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione, e compiere ogni altra formalità relativa alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-7