Convenzione

Art. 13

Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite

In vigore dal 16 mar 2004
(Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite) 1. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio è sottoposto ad arresto, fermo, detenzione o a qualsiasi altra forma di privazione o limitazione della libertà personale, le Autorità competenti dello Stato di residenza devono immediatamente - e comunque entro due giorni - informare l'Ufficio consolare dello Stato d'invio, fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato d'invio in stato d'arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro dodici giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare può assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale. 3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato d'invio, che si trovano in stato d'arresto, fermo, detenzione, o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonché l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso. 4. Nel caso di cittadini dello Stato d'invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorità dello Stato di residenza di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento d'espulsione, le Autorità dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potrà essere effettuata contemporaneamente all'emissione del provvedimento. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.
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Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo