Convenzione
Art. 15
Assistenza ai cittadini dello Stato d'invio
In vigore dal 16 mar 2004
(Assistenza ai cittadini dello Stato d'invio)
1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorità competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca dei recapito dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la località in cui si trovino. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.
3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato d'invio, devono immediatamente metterne al corrente l'Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorità competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini tesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-15