Convenzione

Art. 16

Assistenza alle navi dello Stato d'invio

In vigore dal 16 mar 2004
(Assistenza alle navi dello Stato d'invio) 1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto (termine che indica tutti i luoghi in cui una nave può recarsi) dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, ha il diritto, nel rispetto delle procedure locali, di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionano consolare può chiedere l'assistenza delle Autorità competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Dette Autorità devono prestargli l'assistenza richiesta, salvo il caso In cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare. 2. A tal fine, il funzionario consolare può recarsi personalmente a bordo della nave dopo che essa è stata ammessa alla libera pratica. 3. Nel rispetto delle norme d'ingresso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare con i funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare. 4. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave stessa, alle merci, al suo itinerario ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave. 5. II funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'Autorità giudiziaria e altre Autorità locali, prestare loro l'assistenza necessaria -compresa l'assistenza legale- e fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette Autorità. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato. 6. II funzionario consolare può dirimere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti d'arruolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo. 7. II funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. 8. Il funzionario consolare può ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato d'invio relativi alla proprietà, oppure procedere all'iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato d'invio, ed all'iscrizione o cancellazione d'ipoteche. 9. Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione.
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Assistenza alle navi dello Stato d'invio (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo