Convenzione
Art. 20
Aeromobili
In vigore dal 16 mar 2004
(Aeromobili)
1. Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato d'invio si applicano altresì, in quanto pertinenti, agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli Accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-20