Accordo›Titolo V
Art. 52
Società dell'informazione e telecomunicazioni
In vigore dal 28 gen 2004
Società dell'informazione e telecomunicazioni
Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell'informazione in espansione.
La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede:
- un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;
- la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
- la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite;
- l'interconnessione fra le reti e l'interoperatività dei servizi telematici nella Comunità e in Egitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-52