Accordo›Titolo V
Art. 48
Ravvicinamento delle legislazioni
In vigore dal 28 gen 2004
Ravvicinamento delle legislazioni
Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-48