Art. 48 · Ravvicinamento delle legislazioni
AccordoTitolo V

Art. 48

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Ravvicinamento delle legislazioni

In vigore dal 28 gen 2004
Ravvicinamento delle legislazioni Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-48