Accordo›Titolo V
Art. 46
Investimenti e promozione degli investimenti
In vigore dal 28 gen 2004
Investimenti e promozione degli investimenti
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:
- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;
- fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne più agevolmente;
- creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- valutando l'opportunità di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto;
- istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.
La cooperazione può estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-46