AccordoTitolo V

Art. 50

Agricoltura e pesca

In vigore dal 28 gen 2004
Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge di: a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati; b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare; c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Agricoltura e pesca (Art. 50 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo