Accordo›Titolo V
Art. 49
Servizi finanziari
In vigore dal 28 gen 2004
Servizi finanziari
Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:
a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto;
b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-49