Art. 49 · Servizi finanziari
AccordoTitolo V

Art. 49

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Servizi finanziari

In vigore dal 28 gen 2004
Servizi finanziari Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare: a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto; b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-49