Accordo›Titolo V
Art. 51
Trasporti
In vigore dal 28 gen 2004
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo;
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;
- il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-51