AccordoTitolo V

Art. 55

Dogane

In vigore dal 28 gen 2004
Dogane 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Egitto. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-55

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Dogane (Art. 55 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo