Accordo›Titolo V
Art. 55
Dogane
In vigore dal 28 gen 2004
Dogane
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Egitto.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-55