Accordo›Titolo V
Art. 57
Riciclaggio del denaro
In vigore dal 28 gen 2004
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-57