Accordo›Titolo V
Art. 59
Lotta contro il terrorismo
In vigore dal 28 gen 2004
Lotta contro il terrorismo
Le Parti collaborano in questo settore in conformità delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo;
- gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo;
- la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-59