AccordoTitolo V

Art. 58

Lotta contro la droga

In vigore dal 28 gen 2004
Lotta contro la droga 1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di: - rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti; - favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunità e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attività congiunte relative: - alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica; - alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformità degli standard internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-58

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Lotta contro la droga (Art. 58 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo