Art. 57 · Riciclaggio del denaro
AccordoTitolo V

Art. 57

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Riciclaggio del denaro

In vigore dal 28 gen 2004
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-57