AccordoTitolo V

Art. 44

Ambiente

In vigore dal 28 gen 2004
Ambiente 1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - desertificazione; - qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare; - gestione delle risorse idriche; - uso razionale dell'energia; - gestione dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale delle zone costiere sensibili; - impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque; - educazione e sensibilizzazione ambientale.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-44

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Ambiente (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo