AccordoTitolo V

Art. 40

Ambito di applicazione

In vigore dal 28 gen 2004
Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunità in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. 4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico. 5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-40

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Ambito di applicazione (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo